Compiti e doveri dell’amministratore

a) La rappresentanza dei condomini: in primo luogo all’amministratore compete larappresentanza del condominio. Ciò significa che nell’ambito dei suoi poteri e doveri egli rappresenta i condomini e può promuovere azioni giudiziali nell’interesse del condominio, sia contro i terzi sia contro i condomini.
Si pensi al caso in cui debba recuperare da un condomino moroso le spese di riscaldamento.
Allo stesso modo chi intende promuovere una causa contro il condominio (o anche solo inviare solleciti o comunicazioni) deve notificare presso l’amministratore tutti gli atti. 

b) Gli obblighi dell’amministratore:

L’amministratore è tenuto:

  • all’atto della nomina (e ad ogni rinnovo dell’incarico) a comunicare i propri datianagrafici e professionali e il luogo dove vengono tenuti i registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali e delle revoche nonché della contabilità specificando giorni e ore in cui gli interessati possono prenderne visione gratuitamente

  • a stipulare una polizza che lo copra in caso di errore professionale, se ciò viene richiesto dai condomini come condizione per la nomina

  • ad adeguare i massimali di polizza quando nel periodo del suo incarico vengono deliberati lavori straordinari

  • ad affiggere sul luogo di accesso al condominio un documento dal quale risultino le sue generalità e i suoi recapiti, anche telefonici (se l’amministratore manca vanno affissi i riferimenti della persona che svolge compiti analoghi a quelli dell’amministratore)

  • ad aprire uno specifico conto corrente dedicato al condominio e a fare transitare su questo conto le somme ricevute (a qualunque titolo) dai condomini o da terzi e quelle erogate per conto del condominio

  • alla cessazione dell’incarico, a consegnare tutta la documentazione in suo possesso riguardante il condominio e i singoli condomini e ad eseguire tutte le attività urgenti per evitare danni per gli interessi comuni

  • ad agire per il recupero forzoso delle somme dovute al condominio entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio salvo che l’assemblea lo dispensi espressamente.

c) I doveri dell’amministratore:

l’amministratore deve in ogni caso

  • eseguire le deliberazioni dell'assemblea
  • convocare annualmente l’assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale
  • curare l’osservanza del regolamento di condominio
  • disciplinare l’uso delle cose comuni e l’utilizzo dei servizi in modo tale che tutti possano goderne nel migliore dei modi
  • riscuotere i contributi
  • erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni
  • compiere tutti gli atti per conservare le parti comuni dell’edificio
  • curare gli adempimenti fiscali
  • tenere il registro dell’anagrafe condominiale, nel quale annotare i dati dei singoli proprietari e degli altri titolari di diritti sui singoli alloggi, specificando i dati catastali e quelli relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni
  • curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee
  • curare la tenuta del registro di nomina e di revoca dell’amministratore
  • curare la tenuta del registro di contabilità, anche con modalità informatizzate
  • conservare la documentazione riguardante la propria gestione
  • in caso di richiesta dei condomini fornire una attestazione riguardo allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e allo stato delle cause in corso
  • predisporre il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.

In caso di cattiva esecuzione dell’incarico l’amministratore può andare incontro a responsabilità nei confronti del condominio. 

Questo sito utilizza cookie per garantire il corretto funzionamento dell'area riservata, nessun dato personale viene raccolto. Continuando con la navigazione si accetta l'utilizzo dei cookie. DETTAGLI