La nomina di un amministratore di condominio non è sempre obbligatoria. La legge infatti impone di dotarsi di un amministratore soltanto quando i condomini sono più di 8.
Sotto questa soglia è comunque sempre possibile scegliere liberamente di nominare un amministratore, rispettando però i requisiti in capo all'amministratore.
L'amministratore viene di regola nominato dall'assemblea con maggioranza dei condomini presenti all’assemblea stessa che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
Questa maggioranza è necessaria sia nel caso di nomina obbligatoria sia nel caso di nomina facoltativa.
Il nominativo dell’amministratore va annotato in un apposito registro (che deve essere tenuto a cura dello stesso amministratore) detto registro delle nomine e delle revoche. Nel caso in cui l'assemblea non provveda l'art. 1129 del codice civile prevede che ciascun condomino, oppure l’amministratore dimissionario non sostituito, può presentare ricorso al tribunale per ottenere da questo la nomina di un amministratore giudiziario.